Rosa e Olindo, processo non si riapre: richiesta di revisione respinta per mancanza di novità
La Corte d’appello di Brescia ha respinto la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba, sottolineando la mancanza di novità e l’inidoneità delle prove.

La Corte d’appello di Brescia ha respinto la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba, presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi. I giudici hanno ritenuto inammissibile l’istanza, sottolineando la mancanza di novità e l’inidoneità delle prove richieste per ribaltare il giudizio. La sentenza, che condannò la coppia all’ergastolo per la strage avvenuta il 11 dicembre 2006, non sarà rivista. L’evento, che causò la morte di quattro persone, tra cui un bimbo di due anni, e un ferito gravissimo, resterà definitivamente chiuso.
Prove non ammissibili e mancanza di novità
I giudici hanno evidenziato che le prove presentate non sono in grado di modificare il verdetto. In particolare, hanno sottolineato che l’ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti non è stato approfondito durante le indagini iniziali e non ha trovato alcun riscontro da parte della Guardia di Finanza. Le affermazioni di Abdi Kais, un tunisino che aveva conosciuto Azouz Marzouk, e le supposizioni di altri pregiudicati non sono state considerate sufficienti per aprire un nuovo processo.
La Corte ha anche escluso l’ipotesi di un «complotto» che avrebbe portato alla fabbricazione di falsità di prove. I giudici hanno ribadito che le confessioni di Olindo e Rosa non presentano illegittimità nell’operato dei Pubblici Ministeri che le hanno registrate. Inoltre, hanno sottolineato che le prove basate su interviste non sono ammissibili in sede processuale, poiché il soggetto intervistato non ha l’obbligo di dire la verità e non è sottoposto a vincoli di veridicità.
Le prove non sono in grado di modificare il verdetto e non presentano novità sufficienti.
Legittimazione del proponente e mancanza di delega
La richiesta di revisione è stata formulata da Cuno Tarfusser, sostituto procuratore di Milano, ma i giudici hanno ritenuto inammissibile la richiesta anche per difetto di legittimazione. Tarfusser, pur essendo un sostituto procuratore generale, non aveva la delega prevista per la materia delle revisioni, che è riservata all’avvocato generale. La richiesta è stata depositata nella cancelleria del Procuratore Generale di Milano, che l’ha trasmessa alla Corte, evidenziando la carenza di legittimazione del proponente.
La Corte ha sottolineato che la richiesta non solo manca di novità, ma è anche priva di una base giuridica solida. I giudici hanno ritenuto che la richiesta non possa essere accolta, poiché non risponde ai criteri previsti per la revisione di un processo penale. La decisione è stata presa dopo un lungo procedimento che ha richiesto più udienze e una valutazione attenta delle prove presentate.
La richiesta non ha alcun fondamento giuridico e non risponde ai criteri previsti.
La sentenza chiude definitivamente il processo per la strage di Erba, confermando la condanna all’ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi. I giudici hanno ribadito che le prove non sono sufficienti a modificare il verdetto e che la richiesta di revisione non ha alcun fondamento giuridico. La decisione rappresenta un ulteriore passo nella conclusione di un caso che ha scosso l’opinione pubblica e ha suscitato dibattiti su giustizia e responsabilità.
