Nuove norme sui DPI: indumenti di lavoro con funzione protettiva diventano dispositivi di protezione

Nuove norme sui DPI: indumenti di lavoro con funzione protettiva diventano dispositivi di protezione

Il Decreto Sicurezza, entrato in vigore il 31 dicembre 2025, ha introdotto modifiche significative all’articolo 77 del D.Lgs. 81/08, relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI). La novità riguarda la definizione di DPI, ampliando la sua portata a includere alcuni indumenti di lavoro che svolgono una funzione protettiva. Questo cambiamento ha impattato in modo diretto su diversi settori produttivi, richiedendo ai datori di lavoro di adottare nuove procedure per garantire l’efficienza e la manutenzione di tali dispositivi.

Indumenti di lavoro con funzione protettiva diventano DPI

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29720 del 11 ottobre 2022, ha chiarito che la nozione legale di DPI deve essere estesa a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa costituire una barriera protettiva, anche se limitata, rispetto a un rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore. Questo significa che alcuni indumenti di lavoro, come gilet ad alta visibilità o giubbotti protettivi contro le intemperie, possono essere considerati DPI se svolgono una funzione protettiva specifica.

La classificazione non dipende solo dal produttore, ma dalla funzione effettiva.

Secondo il testo del Decreto, il criterio decisivo per definire un indumento come DPI non è più la classificazione commerciale o la definizione fornita dal produttore, ma la sua concreta funzione protettiva all’interno dell’attività lavorativa. Questo ha portato a un chiarimento importante: gli indumenti di lavoro che svolgono una funzione protettiva devono essere valutati attraverso la valutazione dei rischi, come previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 81/08.

Obblighi del datore di lavoro in materia di DPI

La modifica ha ampliato i principali obblighi del datore di lavoro in materia di DPI. Tra i nuovi adempimenti, si annoverano l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI, assicurando le condizioni d’igiene, la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. Inoltre, il datore di lavoro deve garantire che i DPI siano utilizzati solo per gli usi previsti, fornire istruzioni comprensibili ai lavoratori e assicurare una formazione adeguata sull’uso corretto dei dispositivi. La manutenzione e il lavaggio dei DPI possono essere eseguiti direttamente o avvalendosi di aziende specializzate. Tuttavia, i normali indumenti di lavoro o le uniformi che non hanno alcuna funzione protettiva specifica contro rischi per la salute e la sicurezza non rientrano nella categoria dei DPI. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha introdotto questa fattispecie nella lista dei controlli durante i sopralluoghi in azienda, evidenziando l’importanza di questa novità per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La modifica ha reso più complessa la gestione dei DPI, ma ha anche migliorato la protezione dei lavoratori in contesti a rischio.

La valutazione dei rischi è fondamentale per individuare gli indumenti che assumono la caratteristica di DPI.

La decisione della Corte di Cassazione ha ampliato i principali obblighi del datore di lavoro in materia di DPI, tra cui l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI, assicurando le condizioni d’igiene, la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. Inoltre, il datore di lavoro deve garantire che i DPI siano utilizzati solo per gli usi previsti, fornire istruzioni comprensibili ai lavoratori e assicurare una formazione adeguata sull’uso corretto dei dispositivi. La modifica ha introdotto un chiarimento importante, che ha ampliato la portata della normativa in materia di dispositivi di protezione individuale, richiedendo ai datori di lavoro di adottare nuove procedure per garantire l’efficienza e la manutenzione di tali dispositivi.