Docenti neo-immessi in ruolo: non si può richiedere aspettativa per completare un altro lavoro

Un docente neo-immesso in ruolo chiede se possa richiedere aspettativa per terminare un lavoro privato. La risposta è negativa.

Docente neo-immesso in ruolo chiede se possa richiedere aspettativa per completare un lavoro privato
Docente neo-immesso in ruolo chiede se possa richiedere aspettativa per completare un lavoro privato

Un docente di matematica appena immesso in ruolo si chiede se possa richiedere un’aspettativa per concludere un contratto dipendente in un laboratorio privato. La risposta, però, è chiara: la presa di servizio non può essere differita per cause di incompatibilità e la richiesta di aspettativa non è ammissibile. L’immissione in ruolo implica l’adesione immediata alle regole del pubblico impiego e al principio di esclusività, che esclude la possibilità di svolgere attività lavorative incompatibili con l’incarico scolastico.

Principi del pubblico impiego e incompatibilità

La normativa prevede che il conseguimento dell’immissione in ruolo comporti l’adesione immediata alle regole del pubblico impiego, tra cui il principio di esclusività. Questo significa che il docente, una volta assunto, non può svolgere attività lavorative incompatibili con il ruolo di insegnante. L’art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, classifica le attività in tre categorie: incompatibili, soggette ad autorizzazione e consentite. Le attività incompatibili, come qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, non possono essere svolte in concomitanza con l’insegnamento a tempo indeterminato. Non è possibile richiedere un’aspettativa contestualmente all’assunzione al solo fine di mantenere in essere un diverso rapporto di lavoro privato o pubblico. Il docente neo-immesso è tenuto a svolgere la regolare presa di servizio presso l’istituto scolastico assegnato, a meno che non intervengano impedimenti formalmente tutelati, come la maternità o la malattia. La mancanza di risoluzione preventiva delle condizioni di incompatibilità comporta rischi concreti, come l’annullamento della nomina e la risoluzione del rapporto di lavoro.

Classificazione delle attività lavorative

Per orientarsi correttamente prima di assumere servizio, è utile ricordare la tripartizione delle attività lavorative tra incompatibili, soggette ad autorizzazione e consentite. Le attività incompatibili, come qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, non possono essere svolte in concomitanza con l’insegnamento a tempo indeterminato. Le attività soggette ad autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico includono, ad esempio, l’esercizio di libere professioni regolamentate da albi od ordini, a condizione che non vi sia conflitto di interesse e non si arreghi pregiudizio all’orario scolastico.

Le attività sempre consentite, invece, non richiedono alcuna autorizzazione preventiva, fermo restando il rispetto del servizio scolastico. Il caso del docente che ha ottenuto la nomina in ruolo e che lavora in un laboratorio privato rappresenta una situazione comune tra i docenti che passano dal settore privato alla scuola statale. La risposta al suo dubbio è negativa: non è possibile richiedere un’aspettativa per terminare il lavoro privato. La presa di servizio deve avvenire il 1° settembre, a meno che non intervengano impedimenti formalmente tutelati.

Al momento della presa di servizio, il docente è obbligato a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, nella quale attesta di non avere altri impieghi pubblici o privati incompatibili con la funzione docente. Se una condizione di incompatibilità non è stata risolta preventivamente e emerge a contratto stipulato, il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare immediatamente le procedure di diffida e, nei casi previsti, a procedere con l’annullamento della nomina e la risoluzione del rapporto di lavoro.