Legge elettorale approvata definitivamente: premio di maggioranza al 42%, nodi costituzionali e limiti alle preferenze
Legge elettorale approvata definitivamente con premio di maggioranza al 42% e nodi costituzionali.
La Camera ha approvato definitivamente la nuova legge elettorale, denominata Stabilicum o Melonellum a seconda dei punti di vista, con 227 voti favorevoli e 164 contrari dopo tre fiducie. La riforma introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza al 42%, che assegna 70 seggi in più alla Camera e 35 al Senato, con un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori. L’obiettivo è garantire una rappresentanza più equilibrata, ma la legge ha suscitato dibattiti su diversi aspetti, tra cui le preferenze limitate, le firme necessarie per candidarsi e la riduzione delle circoscrizioni estere da otto a tre.
Struttura e meccanismo del sistema proporzionale
La legge prevede un sistema proporzionale con un premio alla lista o coalizione più votata, che deve ottenere almeno il 42% dei voti validi in entrambi i rami del Parlamento. In caso contrario, i seggi saranno attribuiti con il metodo proporzionale. Il premio di maggioranza è stato calcolato in modo da garantire un equilibrio tra i partiti più rappresentativi e quelli minori, ma ha suscitato critiche per la sua riduzione delle circoscrizioni estere, un provvedimento che ha suscitato proteste del centro-sinistra, tradizionalmente forte in questo ambito.
La legge prevede diversi scalini, ma quello su cui si è concentrata l’attenzione dei costituzionalisti è lo scarto abnorme tra le zero firme richieste a chi ha già una rappresentanza parlamentare e le almeno 450 mila che servirebbero ai nuovi gruppi per candidarsi in tutti i collegi. Questo requisito, pur avendo come finalità quella di assicurare un minimo di consenso in partenza, diventa un ostacolo insormontabile per i nuovi soggetti che intendessero debuttare nella competizione.
Limiti alle preferenze e nodi costituzionali
Un aspetto fortemente discusso è stato quello delle preferenze, che sono state reintrodotte ma in modo molto limitato. I cittadini potranno esprimere con un segno tre preferenze tra i candidati successivi stampati sulla scheda, ma il listone che concorre all’attribuzione dei seggi assegnati con il premio di maggioranza è bloccato. Un margine di scelta è stato recuperato nelle liste dei collegi, composte da sette nominativi, alternati per genere. I capilista restano comunque bloccati, senza obbligo di parità di genere, un principio su cui si giocherà una delle partite decisive in sede di giudizio di legittimità costituzionale.
La legge prevede anche l’apertura al voto fuori sede, che consente il voto nel luogo di temporaneo domicilio a chi vi risieda da almeno 9 mesi, con iscrizione a un apposito albo da almeno 30 giorni a partire dalla maturazione dei requisiti e comunque almeno 45 giorni prima delle elezioni. Tale possibilità è estesa anche ai caregiver di familiari o figli ricoverati in una Regione diversa. Per il Senato si configura un’unica circoscrizione mondiale, un aspetto che potrebbe essere oggetto di ricorsi già in cantiere e che potrebbe coinvolgere la Corte costituzionale. Inoltre, la legge prevede soglie di sbarramento al 3% su base nazionale per le liste e al 10% per le coalizioni. In caso di coalizioni, potranno partecipare alla distribuzione dei seggi anche i cosiddetti “migliori perdenti”, cioè le prime liste sotto la soglia di sbarramento.
