Pensione di vecchiaia a 67 anni: come recuperare i contributi non versati dal datore di lavoro
Quando il datore di lavoro non versa i contributi, il dipendente non perde automaticamente il diritto alla pensione. Ecco come recuperare i periodi mancanti.
Il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non significa automaticamente che il dipendente perda il diritto alla pensione di vecchiaia. Per i lavoratori dipendenti opera, nei limiti previsti dalla legge, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Tuttavia, è necessario distinguere i contributi ancora recuperabili da quelli prescritti, che richiedono procedure specifiche e possono comportare costi a carico del lavoratore.
Contributi non versati: cosa succede e come recuperarli
Se il datore di lavoro non ha versato alcuni mesi di contributi, il lavoratore potrebbe non raggiungere i 20 anni richiesti per la pensione di vecchiaia. Tuttavia, non è necessario rinunciare al diritto alla pensione. È possibile attivarsi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti previdenziali, purché quei mesi siano tutelati dalle regole applicabili e il rapporto lavorativo possa essere dimostrato.
La semplice segnalazione di un errore nell’estratto conto non è sufficiente a garantire l’accredito dei periodi.
Per dimostrare il rapporto di lavoro, è necessario raccogliere la documentazione relativa al rapporto di lavoro, come contratto di assunzione, buste paga, certificazioni dei redditi e altre prove. È importante distinguere la segnalazione di un errore dall’attivazione della procedura per la costituzione della rendita vitalizia relativa a contributi prescritti. Quest’ultima richiede requisiti probatori specifici, come la dimostrazione dell’esistenza e della durata del rapporto di lavoro.
Prescrizione dei contributi: cosa significa e come agire
Una volta intervenuta la prescrizione, il datore di lavoro non può semplicemente versare i contributi ormai prescritti come se si trattasse di un pagamento tardivo. La prescrizione impedisce il normale recupero della contribuzione obbligatoria, ma non esclude ogni forma di tutela. Una delle principali possibilità è la costituzione della rendita vitalizia prevista dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.
La procedura richiede prove specifiche e il pagamento di un onere calcolato secondo le regole previdenziali.
La legge n. 203 del 2024 ha introdotto una novità importante, operativa dal 12 gennaio 2025. Il lavoratore può chiedere la costituzione della rendita vitalizia anche quando sono prescritti sia il diritto del datore di lavoro sia quello del lavoratore di agire in via sostitutiva. In questa ipotesi, però, l’onere economico è interamente a carico del lavoratore. La disciplina è stata successivamente chiarita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025. La disciplina attuale distingue tre fasi. Nei primi dieci anni dalla prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può chiedere la costituzione della rendita vitalizia, sostenendone il costo. Il lavoratore può intervenire in via sostitutiva alle condizioni previste. Nei successivi dieci anni, il lavoratore può esercitare il proprio diritto sostitutivo, sostenendo l’onere, ferma restando la possibilità di far valere le proprie pretese risarcitorie nei confronti del datore. Dopo la scadenza anche di questi termini, il lavoratore può chiedere la rendita vitalizia in proprio, con onere interamente a suo carico. Rimangono indispensabili le prove richieste dalla normativa e la verifica della posizione assicurativa. Il costo della rendita vitalizia non è fisso, ma determinato secondo criteri previdenziali specifici, collegati alla posizione assicurativa e al beneficio pensionistico da riconoscere. Prima di decidere se procedere, il lavoratore dovrebbe chiedere una valutazione della propria posizione e dell’eventuale costo.
