Differenze fiscali tra detenzione diretta e ETP su Bitcoin, cosa conviene?
Differenze fiscali tra detenzione diretta e ETP su Bitcoin, aliquote e costi.
La scelta tra detenzione diretta di Bitcoin e acquisto di ETP (Exchange Traded Products) o ETN (Exchange Traded Notes) su Bitcoin si rivela cruciale dal punto di vista fiscale. Dal 1° gennaio 2026, chi vende Bitcoin su un exchange paga il 33% sulle plusvalenze, mentre chi vende un ETP che replica il prezzo di Bitcoin paga il 26%. La differenza di aliquota, pur evidente, non è l’unica variabile da considerare, poiché cambiano anche la compensazione delle minusvalenze, gli obblighi dichiarativi e i rischi associati.
Aliquote fiscali e costi ricorrenti
La legge di Bilancio 2025 ha portato l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività dal 26% al 33% a partire dal 1° gennaio 2026. La stessa norma ha cancellato la franchigia di 2.000 euro, mentre la legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’unica eccezione: restano al 26% i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al regolamento MiCAR. Gli ETP e gli ETN su criptovalute seguono una strada diversa, grazie alla circolare 30/E del 27 ottobre 2023, che ha chiarito che gli strumenti finanziari con sottostante in valute virtuali non si qualificano come cripto-attività ai fini fiscali.
Un esempio pratico mostra la differenza: su una plusvalenza di 10.000 euro, l’imposta è di 3.300 euro nel caso delle criptovalute detenute direttamente e di 2.600 euro nel caso di un ETP. Su 50.000 euro di plusvalenza, il divario sale a 3.500 euro, su 100.000 euro a 7.000. Sono cifre significative, ma vanno confrontate con i costi dell’alternativa. Gli ETP applicano una commissione di gestione annua, che incide sul valore dello strumento indipendentemente dall’andamento del prezzo, e a cui si aggiungono le commissioni di negoziazione dell’intermediario.
La scelta tra detenzione diretta e ETP non riguarda solo l’imposta, ma anche la gestione delle minusvalenze e i rischi di custodia.
Gestione delle minusvalenze e adempimenti dichiarativi
Le minusvalenze da cripto-attività appartengono a una categoria a sé, introdotta nell’articolo 67 del TUIR alla lettera c-sexies. Possono essere compensate soltanto con plusvalenze della stessa natura, cioè altre operazioni su cripto-attività, nei quattro anni successivi. Le minusvalenze realizzate su ETP ed ETN, invece, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria e possono essere compensate con le plusvalenze generate da azioni, obbligazioni, certificati e derivati, sempre entro quattro anni.
Un’altra differenza riguarda gli adempimenti. Chi detiene criptovalute in self-custody o su exchange esteri deve indicarle nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, calcolare autonomamente le plusvalenze nel quadro RT e versare l’imposta. Su queste attività si applica inoltre l’imposta sul valore delle cripto-attività del 2 per mille annuo. Chi acquista un ETP tramite un intermediario italiano in regime amministrato si trova nella situazione opposta: la banca o il broker calcola e versa l’imposta, gestisce lo «zainetto fiscale» delle minusvalenze e non c’è alcun quadro RW da compilare.
La detenzione diretta comporta un maggiore onere fiscale, ma anche un maggiore controllo sulle operazioni.
Un ETN è giuridicamente un titolo di debito, di conseguenza chi lo compra non possiede Bitcoin, ma un credito verso l’emittente, di norma garantito da criptovalute depositate presso un custode. Significa assumersi un rischio di controparte che nella detenzione diretta non esiste. Sul fronte opposto, la detenzione diretta comporta il rischio di custodia: chi perde le chiavi private perde l’accesso ai propri fondi, e chi lascia le somme su un exchange è esposto all’affidabilità della piattaforma. Ci sono poi differenze operative: le criptovalute si scambiano 24 ore su 24, gli ETP seguono gli orari del mercato su cui sono quotati. Le prime possono essere trasferite, utilizzate in applicazioni decentralizzate o messe a staking, i secondi no. Una precisazione necessaria: la finestra per realizzare plusvalenze all’aliquota del 26% si è chiusa il 31 dicembre 2025, e la rivalutazione agevolata al 18% è scaduta il 30 novembre dello stesso anno.
