Nuove FAQ Agenzia delle Entrate: chiarimenti su cripto-attività e obblighi fiscali

Agenzia delle Entrate pubblica nuove FAQ su cripto-attività e obblighi di comunicazione. Risposte a domande su trasferimenti, identificazione e segnalazione.

Agenzia delle Entrate chiarisce regole per cripto-attività e obblighi di comunicazione. Operazioni di pagamento e identificazione utenti
Agenzia delle Entrate chiarisce regole per cripto-attività e obblighi di comunicazione. Operazioni di pagamento e identificazione utenti

L’Agenzia delle Entrate ha reso pubbliche nuove FAQ relative agli adempimenti per i prestatori di servizi di cripto-attività legati allo scambio automatico di informazioni fiscali. Le risposte, fornite in risposta a specifiche domande, chiariscono come debbano essere applicati gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica, in particolare in relazione alle operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione e alla qualificazione delle cripto-attività.

Obblighi di comunicazione e identificazione degli utenti

L’Agenzia ha precisato che la sola esistenza di un “portafoglio clienti” in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione non costituisce una “sede abituale dell’attività” ai fini dell’art. 7, co. 1, lett. b.4) del D. Lgs. 194/2025. Pertanto, non implica l’obbligo di comunicazione per il prestatore di servizi. Tuttavia, quando il prestatore di servizi interviene per conto del cliente e il pagamento destinato all’esercente supera i 50.000 USD, l’operazione deve essere segnalata come “operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione”.

Nonostante ciò, nei casi in cui la disciplina antiriciclaggio richieda l’identificazione del cliente dell’esercente, anche quest’ultimo è qualificato come utilizzatore di cripto-attività e, di conseguenza, l’operazione deve essere comunicata come pagamento al dettaglio. L’Agenzia ha anche chiarito che il nome della cripto-attività oggetto di comunicazione deve essere riportato utilizzando il codice Digital Token Identifier registrato presso la Digital Token Identifier Foundation (dtif.org), quando disponibile.

La qualificazione delle cripto-attività dipende da criteri specifici e non è automatica.

Qualificazione delle cripto-attività e regole di trasferimento

Secondo l’Agenzia delle Entrate, non tutte le attività digitali o rappresentate mediante token possono essere ricondotte automaticamente alla nozione di cripto-attività. In base all’approccio adottato dall’Ocse, una cripto-attività deve essere suscettibile di detenzione e trasferimento in maniera decentralizzata, senza il coinvolgimento di intermediari finanziari tradizionali. Pertanto, un’attività detenibile e trasferibile esclusivamente tramite conti presso banche o altri intermediari autorizzati non può essere considerata una cripto-attività ai fini dell’applicazione del CARF. Le risposte dell’Agenzia chiariscono inoltre come debbano essere trattate le transazioni oggetto di comunicazione. Ad esempio, se le cripto-attività oggetto di comunicazione sono trasferite a titolo di prestito o garanzia, queste non sono trasferite come corrispettivo a fronte dell’acquisto di altre cripto-attività oggetto di comunicazione. In questi casi, la transazione deve essere comunicata come un trasferimento, indicando la tipologia appropriata, come “crypto loan” o “collateral”.

Le transazioni di garanzia o prestito devono essere segnalate con specifiche tipologie.

L’Agenzia ha risposto positivamente a una domanda riguardante la segnalazione dei saldi complessivi del conto e degli interessi percepiti. Ha chiarito che, ai fini della comunicazione CRS, tutto il portafoglio di moneta elettronica multivaluta detenuto per un titolare di conto rappresenta un singolo conto di deposito (figurativo). Pertanto, il saldo complessivo del conto e gli interessi complessivamente percepiti devono essere segnalati come un unico conto di deposito. Le regole generali di aggregazione e conversione valutaria del CRS si applicano anche in questi casi, anche per determinare se tale conto di deposito sia un conto escluso. L’Agenzia ha inoltre precisato che i saldi multipli, ciascuno in una singola moneta fiduciaria, detenuti in portafogli di moneta elettronica multivaluta soddisfano la definizione di cripto-attività ai fini dell’applicazione del CARF.