Corte di Cassazione: parità di tassazione sui dividendi per fondi pensione USA e italiani
Corte di Cassazione: parità di tassazione sui dividendi per fondi pensione USA e italiani

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione di un’aliquota superiore a quella prevista per i fondi pensione italiani e europei sui dividendi percepiti da un fondo pensione statunitense costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La decisione, emessa con l’ordinanza n. 18106 del 2026, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che aveva sostenuto la differenza di trattamento tra i due sistemi fiscali. La Corte ha rilevato che la disparità non è giustificata da ragioni imperative di interesse generale o da una non comparabilità delle situazioni considerate.
Disparità di trattamento e principio di libertà dei capitali
La Corte ha sottolineato che la diversa aliquota applicata ai dividendi percepiti da un fondo pensione statunitense rispetto a quelli italiani e europei non è compatibile con il principio di libertà dei capitali. L’aliquota del 15% applicata ai dividendi percepiti nel 2009, in base all’art. 10 della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni, è stata ritenuta in contrasto con l’aliquota dell’11% prevista per i fondi pensione europei. La Corte ha chiarito che tale differenza non è giustificata da motivi imperativi, né da una mancanza di comparabilità tra i due sistemi.
La disparità di trattamento non è legittimata da ragioni di interesse generale né da una mancanza di comparabilità. La Corte ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate aveva richiamato genericamente la coerenza del sistema fiscale interno, il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e l’equilibrata ripartizione del potere impositivo, senza specificare come tali esigenze giustificassero la differente aliquota applicata al fondo statunitense.
Convenzione Italia-USA e controllo fiscale
La Corte ha escluso che l’applicazione della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni potesse giustificare la disparità di trattamento. L’art. 26 della Convenzione prevede specifici obblighi di scambio di informazioni, idonei a consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli. La Corte ha rilevato che tali obblighi non sono sufficienti a giustificare una restrizione alla libertà dei capitali. La mera esigenza di evitare una riduzione del gettito fiscale non costituisce un motivo imperativo di interesse generale. La Corte ha sottolineato che la differenza di trattamento non è giustificata da motivi legittimi, né da una mancanza di comparabilità tra i due sistemi fiscali. La decisione ha quindi rafforzato il principio di libertà dei capitali e di parità di trattamento tra i fondi pensione internazionali.
La Corte ha anche escluso che la diversa struttura dei sistemi fiscali italiano e statunitense potesse giustificare la disparità di trattamento. L’Italia adotta il modello ETT, con tassazione anche nella fase di investimento, mentre gli Stati Uniti applicano il modello EET, con esenzione nella fase di contribuzione e di investimento. Tuttavia, lo stesso legislatore italiano ha esteso l’aliquota dell’11% ai fondi pensione istituiti negli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, riconoscendo che la diversa modalità di imposizione non impedisce un trattamento fiscale uniforme dei dividendi.
