Tar boccia requisiti fisici per concorso d’ufficio, il lavoro non richiede prestanza
Tar annulla requisiti fisici per concorso d’ufficio, il lavoro non richiede prestanza.
Il Tar Lazio ha annullato un bando di concorso pubblico che prevedeva la verifica di requisiti fisici per un lavoro d’ufficio, ritenendo irragionevole e sproporzionato il richiamo a una prestanza non legata alle mansioni. Il caso riguarda un candidato escluso per inidoneità, ma il lavoro era semplice: scrivania, computer, faldone di pratiche, sedia girevole. Il giudice ha ritenuto che la richiesta di una prova fisica non fosse congrua con le attività svolte, e ha annullato anche la parte del bando che prevedeva tale verifica.
Requisiti fisici non legati alle mansioni
La sentenza 14540/2026 del Tar Lazio ha stabilito che i requisiti psicofisici richiesti per un concorso pubblico devono essere strettamente legati alle mansioni effettive del ruolo. In questo caso, il lavoro era d’ufficio, e non richiedeva alcuna prestanza fisica particolare. Il giudice ha sottolineato che il bando aveva introdotto una deroga non congrua con le regole già esistenti per quel ruolo, rendendo la previsione del bando irragionevole. Il concorso in questione era pensato per stabilizzare personale precario, spesso rinnovato più volte, con persone che già lavoravano in quell’amministrazione. L’obiettivo era far uscire l’Italia da una procedura di infrazione europea, che contestava l’abuso dei contratti a termine. Un requisito fisico non legato alle mansioni rischiava di tenere fuori proprio alcune delle persone per cui il rimedio era stato pensato.
La proporzionalità è il principio che deve guidare la scelta dei requisiti.
Il principio di proporzionalità, sottolineato nel provvedimento, richiede che lo Stato, quando limita un diritto, usi il mezzo più leggero che basta allo scopo. In questo caso, la richiesta di una prova fisica non aveva alcun senso, poiché il lavoro non richiedeva alcuna prestanza fisica. Il Tar ha ritenuto che il bando fosse irragionevole, e ha annullato la parte del bando che prevedeva la verifica fisica. Il giudice ha anche sottolineato che il bando aveva fatto una scelta diversa da quella delle regole che governavano quel ruolo. La disciplina esistente per il ruolo di operatori d’ufficio non prevedeva parametri fisici stringenti, e il bando aveva introdotto una deroga più severa. Questo, secondo il Tar, rendeva la previsione del bando ancora più irragionevole.
La scrivania e il ritratto del candidato
I requisiti di accesso a un concorso pubblico sono una specie di ritratto, che descrive la persona che l’amministrazione vuole. Ma quando il ritratto non somiglia al lavoro, il problema non è il candidato, ma il pittore. Il Tar Lazio ha messo il ritratto accanto alla scrivania e ha visto che non tornavano. Il lavoro era semplice: aprire la posta, registrare le pratiche, gestire documenti. La prova fisica non c’entra.
Il caso ha anche messo in luce come alcuni bandi siano scritti in modo non congruo, copiando regole pensate per ruoli più esigenti e applicandole a tutti. Questo, invece di aiutare, tiene fuori persone che sanno fare il lavoro, e in questo caso, persone che lo facevano già da precari. La proporzionalità, detta così, sembra una formula da manuale, ma vista da vicino è una domanda concreta: che cosa farà questa persona, il lunedì mattina, alle nove?
Il lavoro d’ufficio non richiede prestanza fisica, e il requisito non ha alcun senso in questo contesto.
