Runts: la legittimità della cancellazione e il ruolo della Pec

Il Tar Lazio ha stabilito che la pubblicazione della diffida sul bollettino ufficiale non è sufficiente se l’amministrazione dispone del domicilio digitale dell’ente.

Un ente del Terzo settore viene cancellato dal Runts per mancato adempimento, ma il Tar Lazio ha stabilito che la Pec è fondamentale per la comunicazione
Un ente del Terzo settore viene cancellato dal Runts per mancato adempimento, ma il Tar Lazio ha stabilito che la Pec è fondamentale per la comunicazione

Il Tar Lazio ha stabilito che la pubblicazione della diffida sul bollettino ufficiale non è sufficiente se l’amministrazione dispone del domicilio digitale dell’ente. La sentenza n. 11634/2026, emessa il 25 giugno 2026, riguarda un ricorso presentato da un’associazione contro il provvedimento della Regione Lazio con cui era stata disposta la cancellazione dell’ente dal Runts a seguito del mancato adempimento alla diffida. L’associazione sosteneva l’illegittimità della cancellazione, contestando di non essere stata posta nella condizione di conoscere tempestivamente la diffida e di poter regolarizzare la propria posizione.

La Pec come strumento fondamentale

Secondo il Tribunale, il principio di leale collaborazione e il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo impongono non soltanto alla pubblica amministrazione, ma anche agli enti privati, di adottare comportamenti idonei a consentire il corretto svolgimento dell’attività amministrativa. La Pec assume pertanto il ruolo di presidio fondamentale del contraddittorio, mentre la diffida preventiva si configura come condizione imprescindibile per l’esercizio del potere espulsivo dell’amministrazione. La Regione Lazio ha difeso la legittimità del proprio operato richiamando il valore di pubblicità legale attribuito al bollettino ufficiale dalla normativa regionale e sottolineando di avere comunque attivato ulteriori strumenti informativi, quali comunicazioni attraverso il Forum del Terzo Settore, il Csv Lazio e specifici webinar informativi. Tuttavia, il Tar ha evidenziato che la sola pubblicazione della diffida sul bollettino ufficiale regionale non può ritenersi sufficiente quando l’amministrazione dispone già del domicilio digitale dell’ente ed è in grado di effettuare una comunicazione individuale mediante Pec.

La cancellazione non è un mero adempimento tecnico

La sentenza ha chiarito che la cancellazione non costituisce un mero adempimento tecnico conseguente all’accertamento di un’inadempienza documentale, bensì un procedimento amministrativo complesso, soggetto integralmente ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e partecipazione procedimentale. La diffida ad adempiere rappresenta un passaggio obbligatorio e indefettibile, e la sua mancata comunicazione all’ente determina la nullità del provvedimento di cancellazione. Il Collegio ha sottolineato che l’art. 48 Cts e l’art. 20 del dm n. 106/2020 impongono all’Ufficio del Runts di diffidare preventivamente l’ente inadempiente, assegnandogli un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. Soltanto dopo l’inutile decorso di tale termine può essere adottato il provvedimento di cancellazione. La questione centrale del giudizio riguarda pertanto la natura giuridica della diffida e le modalità della sua comunicazione.

Secondo il Tar, la diffida costituisce un atto individuale e recettizio, destinato a incidere direttamente sulla posizione giuridica del singolo ente. Essa non può essere assimilata a un atto generale o regolamentare, ma rappresenta il momento fondamentale attraverso il quale viene garantito il diritto dell’ente a partecipare al procedimento e a evitare la perdita della propria iscrizione mediante tempestiva regolarizzazione.

  • La Pec è un elemento chiave per la comunicazione tra enti e amministrazione.
  • La diffida preventiva è un passaggio obbligatorio per la cancellazione.
  • La mancata indicazione della Pec rende difficoltosa la notificazione individuale.

La sentenza ha inoltre evidenziato un’evidente incoerenza nell’azione amministrativa. Infatti, mentre la diffida era stata resa conoscibile soltanto attraverso la pubblicazione sul bollettino ufficiale, il provvedimento finale di cancellazione era stato invece regolarmente trasmesso mediante Pec automatica generata dalla piattaforma informatica del Runts. Se il sistema informatico era tecnicamente in grado di inviare automaticamente la comunicazione della cancellazione, non vi era alcun impedimento a utilizzare il medesimo strumento anche per notificare la diffida, consentendo così all’ente di esercitare il proprio diritto di difesa e di procedere alla regolarizzazione.

Il Tar Lazio conclude che la cancellazione è stata adottata in violazione di legge, poiché la diffida non è stata validamente portata a conoscenza dell’ente mediante comunicazione personale. Il provvedimento viene pertanto annullato limitatamente alla parte in cui dispone la cancellazione dell’associazione dal Runts. La pronuncia assume particolare rilievo sistematico perché afferma il principio secondo cui il procedimento di cancellazione dal Runts deve essere improntato al pieno rispetto del contraddittorio procedimentale.