Sostegno scolastico, il rapporto 1:1 non significa 18 ore: il TAR dà ragione alla famiglia di un alunno

Il TAR del Lazio annulla il piano educativo di un ragazzo con disabilità grave e condanna scuola e Ministero a risarcire la famiglia.

Un ragazzo con disabilità grave e sua famiglia in un tribunale, con documenti e un piano educativo modificato
Un ragazzo con disabilità grave e sua famiglia in un tribunale, con documenti e un piano educativo modificato

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dei genitori di un ragazzo con disabilità grave, annullando il Piano Educativo Individualizzato che assegnava solo 18 ore settimanali di sostegno su 28 di frequenza effettiva. I giudici hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e la scuola a risarcire la famiglia con 2.500 euro per il danno esistenziale subito dallo studente. La sentenza, n.13960/2026, è stata pubblicata il 31 luglio 2026 e riguarda un alunno di terza media che frequenta un istituto comprensivo del Lazio.

sostegno scolastico e diritti degli studenti con disabilità

La decisione del TAR ha sottolineato che il rapporto 1:1 non implica necessariamente 18 ore di sostegno, ma indica la presenza di un docente per ogni alunno. Tuttavia, nel caso specifico, la documentazione medica attestava una compromissione talmente grave da richiedere un sostegno intensivo e quindi la copertura totale dell’orario. I giudici hanno definito come “equivoco interpretativo” la tesi dell’Amministrazione scolastica, che aveva limitato il sostegno a 18 ore settimanali, nonostante la disabilità fosse riconosciuta come grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

La mancanza di risorse non può essere un alibi per negare il sostegno necessario. La sentenza ha richiamato il quadro normativo di riferimento, a partire dalla legge 104 e dalle recenti modifiche introdotte dal decreto legislativo 62 del 2024. I giudici hanno sottolineato che la nuova definizione di “sostegno intensivo” corrisponde alla disabilità grave e richiede la copertura integrale dell’orario. La famiglia aveva richiesto un insegnante di sostegno per ogni ora di frequenza, il cosiddetto rapporto 1:1, per l’intero anno scolastico e per tutti i successivi anni dell’obbligo.

diritti garantiti e risarcimento per il danno esistenziale

La documentazione medica allegata al ricorso descriveva una situazione di gravissima disabilità, con compromissione delle autonomie personali e necessità di supervisione continua. La scuola, dopo l’ordinanza cautelare del Tribunale che aveva disposto l’integrazione del PEI, aveva provveduto ad aumentare le ore di sostegno, confermando di fatto la fondatezza delle richieste dei ricorrenti. I giudici hanno riconosciuto il danno esistenziale, sottolineando che la mancata fruizione delle ore di sostegno spettanti aveva causato regressioni nella condizione del minore. Il danno alla vita di relazione è risarcibile quando risulti che la mancata fruizione delle ore di sostegno abbia comportato regressioni. La sentenza richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il danno alla vita di relazione è risarcibile quando risulti che la mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno abbia comportato regressioni o abbia reso irrealizzabile il progetto di vita delineato dal P.E.I.

Il Piano Educativo Individualizzato viene annullato e la scuola è obbligata a garantire la copertura integrale del sostegno per l’anno scolastico 2025-2026 e per i successivi anni dell’obbligo. Il Ministero e l’Istituto sono condannati in solido al pagamento di 2.500 euro per il danno esistenziale e di 2.000 euro per le spese legali. I giudici hanno anche fatto riferimento a sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, ribadendo che il diritto allo studio degli studenti con disabilità non può essere ridimensionato da interpretazioni restrittive del rapporto 1:1.