Una studentessa bocciata in tribunale: il Tar conferma la legittimità del voto del consiglio di classe
Una studentessa bocciata in tribunale: il Tar conferma la legittimità del voto del consiglio di classe

Una studentessa di un istituto professionale del Perugino ha visto respinto il ricorso presentato contro la decisione del consiglio di classe di non ammetterla agli esami di Stato per l’anno scolastico 2024/2025. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha confermato la legittimità del provvedimento scolastico, sancendo l’insindacabilità delle valutazioni tecniche espresse dal corpo docente. La ragazza, che aveva superato le prove d’esame con voti sufficienti, era stata esclusa per un 3 in matematica e un 5 in storia.
Il voto del consiglio di classe è legittimo
Secondo il Collegio giudicante, la deliberazione del consiglio di classe è stata legittimamente approvata a maggioranza, e i profili di censura sollevati non hanno inciso sull’esito finale. Il Tar ha chiarito che l’astensione di un membro non inficia la regolarità del “collegio perfetto”, che rimane completo per la presenza di tutti i docenti. La decisione è stata presa in base a un quadro complessivo di insufficienze gravi, con la studentessa che aveva riportato un 3 in matematica e un 5 in storia. La non ammissione non fu determinata da un voto singolo, ma da un quadro complessivo di insufficienze gravi. Durante la seduta, una professoressa aveva proposto di alzare il voto di storia da 5 a 6, una modifica che avrebbe consentito l’ammissione all’esame. La proposta, però, è stata respinta con 7 voti contrari, 2 favorevoli e un’astensione. Il Tar ha ritenuto che l’astensione non abbia influito sull’esito finale, confermando la legittimità del voto espresso a maggioranza.
La sostituzione dei docenti non è illegittima
La difesa della studentessa aveva contestato la composizione del collegio docenti, sostenendo che un docente di storia avesse sostituito una docente di italiano assente senza una formale delega o una motivata relazione. L’Avvocatura distrettuale di Perugia ha replicato sottolineando che la professoressa di storia è in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso AS12, che include sia l’insegnamento dell’italiano sia della storia. La sostituzione di un docente assente con un collega della stessa materia e in servizio nella scuola è una prassi perfettamente legittima.
La vicenda ha avuto inizio nel giugno del 2025, quando la studentessa era stata giudicata non idonea allo svolgimento delle prove d’esame. Dopo un intervento del Tar che le ha consentito di sostenere le prove con riserva, la ragazza ha superato tutte e tre le prove, ma l’istituto le ha comunque comunicato la non ammissione, basandosi sul giudizio negativo già espresso in sede di scrutinio. La difesa ha sollevato una serie di eccezioni procedurali, tra cui la composizione del collegio docenti e la presenza di supplenti non competenti.
Il Collegio giudicante ha chiarito che la non ammissione non fu determinata da un voto singolo, ma da un quadro complessivo di insufficienze gravi. La delibera, quindi, è stata legittimamente assunta a maggioranza. “La deliberazione del consiglio di classe risulta essere stata legittimamente assunta a maggioranza e i residui profili di censura evidenziati dalla ricorrente non risultano – si legge nella sentenza – in ogni caso idonei ad incidere sull’esito finale”. Per i giudici, “alcun rilievo ha assunto ai fini della non ammissione l’attribuzione del voto relativo al comportamento, deciso all’unanimità e pienamente sufficiente”.
