Assegno Unico Inps, nuove regole per famiglie con figli all’estero
Nuove regole per l’Assegno Unico Inps: famiglie con figli in UE possono accedere al beneficio senza due anni di residenza.

Da fine luglio 2026, l’Assegno Unico Inps si rivolge a una platea più ampia di famiglie, inclusi nuclei con figli che vivono in un altro Paese dell’Unione Europea. Il beneficio, che sostiene le famiglie con figli a carico, non richiede più due anni di residenza in Italia e si estende a nuclei familiari “divisi” tra due Stati membri. L’obiettivo è garantire un accesso più inclusivo al sostegno economico, in linea con le normative europee. La modifica segue una procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea, che aveva considerato il requisito dei due anni discriminatorio nei confronti dei cittadini comunitari che si spostano per lavoro all’interno dell’Unione.
Assegno per figli all’estero: nuove regole per famiglie
Le nuove regole dell’Assegno Unico Inps permettono a famiglie con figli che vivono in un altro Paese dell’Unione Europea di accedere al beneficio, purché i figli siano fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. L’Isee, che determina l’importo della prestazione, rimane il parametro principale, ma il diritto al riconoscimento si estende anche a nuclei familiari “divisi” tra due Stati membri. L’apertura vale solo all’interno dell’Unione Europea: se i figli fiscalmente a carico vivono in un Paese extra-UE, la situazione resta quella di prima e l’Assegno non spetta.
Condizioni per accedere all’Assegno Unico
Per accedere all’Assegno Unico, i richiedenti devono essere regolarmente soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Non è necessario aver effettivamente versato l’imposta, basta che risulti “teoricamente dovuta”, calcolata al lordo di detrazioni e oneri deducibili. Questo significa che anche chi si trova in una condizione di esenzione o esclusione fiscale non perde il diritto all’Assegno, purché l’obbligo di pagamento esista teoricamente. Per i figli, le regole cambiano a seconda dell’età: per i minorenni basta dimostrare che sono fiscalmente a carico, mentre per i maggiorenni (fino a 21 anni) sono richieste condizioni aggiuntive come la frequenza di un corso di studi o lo svolgimento di un tirocinio.
Per i figli con disabilità, invece, non c’è alcun limite di età né si applicano le condizioni aggiuntive richieste per i maggiorenni. L’accesso all’Assegno Unico è aperto anche ai cittadini extracomunitari, purché in possesso di titoli di soggiorno specifici, come il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o il permesso unico di lavoro. La condizione comune a tutte le categorie è che chi presenta domanda sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.
Assegno per lavoratori non residenti
Per i lavoratori non residenti, l’accesso all’Assegno Unico dipende dall’iscrizione regolare alla previdenza italiana, contributi in regola e permesso di soggiorno valido. Il sussidio non è mai “pieno”: copre solo il periodo di effettivo lavoro svolto in Italia. Inoltre, esiste un meccanismo per evitare che lo stesso sostegno venga versato due volte da due Stati diversi. La normativa individua un solo Paese “prioritario”, cioè quello che deve versare per primo l’Assegno secondo le proprie regole. Il criterio per stabilire la priorità è semplice: si guarda prima il luogo di lavoro; se non basta, si guarda dove risiedono i figli.
Se l’Italia risulta il Paese prioritario, versa l’Assegno Unico per intero, mentre se a essere prioritario è un altro Stato UE, l’Inps non versa più l’importo pieno, ma solo un’integrazione differenziale. I residenti mantengono l’Assegno di anno in anno senza fare nulla, salvo cambiamenti nella situazione familiare, mentre i non residenti devono rinnovare la domanda ogni anno, a partire dal 1 marzo, per permettere all’Inps di verificare che i requisiti siano ancora tutti in regola.
